E’ stato da poco pubblicato un nuovo decreto che aggiorna il Decreto Baratono (D.M. 560/2017), testo di riferimento nazionale all’adozione della metodologia BIM per gli appalti pubblici.
In questo nuovo testo, si introducono alcune definizioni che vanno meglio a definire le modalità di adozione delle procedure BIM, andando anche a chiarire le modalità di premialità previste per incentivare l’adozione di questa nuova metodologia.
Nel D.M. 560/2017 veniva specificato che le stazioni appaltanti dovevano adempiere preliminarmente alle seguenti attività:
- Adozione di un piano formativo per il proprio personale coinvolto nelle procedure
- Adozione di un piano di acquisizione ed organizzazione dell’infrastruttura hardware/software necessaria per la gestione dei processi BIM
- L’assunzione di un atto organizzativo in cui specificare i processi di monitoraggio e gestione delle varie fasi procedurali in tutte le sue specifiche applicative.
Nel nuovo Decreto viene alleggerito tale requisito allo scopo di incentivare l’adozione sperimentale del BIM nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo tale possibilità anche se queste non hanno ancora adottato le condizioni di cui sopra, ma le abbiano previste in una programmazione.
Come sappiamo, l’adozione del BIM ha portato notevoli stravolgimenti all’interno di enti appaltanti e studi professionali, andando spesso a ridefinire dinamiche, procedure e competenze interne. Per agevolare tale processo di adeguamento ed in considerazione anche delle forti limitazioni che il COVID ha portato all’interno dell’intero mercato, il nuovo decreto definisce una riprogrammazione delle date di adozione come segue:
- 1 gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- 1 gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- 1 gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.
Come si nota, viene meno la soglia al di sotto del milione di euro, probabilmente in attesa di monitorare l’adozione di queste nuove procedure nel mercato e valutarne i processi attuati.
Un’altra modifica interessante introdotta dal D.M. 312/2021 riguarda la disponibilità del modello informativo dello stato di fatto, che il Decreto precedente (art. 7) prevedeva dovesse essere incluso all’interno del capitolato informativo e che ora diventa facoltativo, liberando così l’onere di una digitalizzazione del patrimonio edilizio gestito dell’ente appaltante che poteva rallentare la sperimentazione e l’adozione delle nuove procedure.
Per incentivare l’adozione del BIM, questo nuovo decreto introduce anche la possibilità di prevedere delle premialità in fase di aggiudicazione di gara, andando ad identificare quelle offerte che consentano l’integrazione dei modelli all’interno dell’infrastruttura di gestione dell’ente o tali da agevolare la tracciabilità ed il monitoraggio del ciclo di vita dell’opera.
Per approfondire:
Decreto Ministeriale numero 312 del 02/08/2021
Articolo Ingenio-web
Immagine di copertina di Paul Wilkinson